Liste di attesa, come indicato all’art. 41, c. 6 del d.lgs. 33/2013 che dispone: “Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», il tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.”

Disposizione applicabile ai soli enti del Servizio Sanitario Nazionale

Pagina aggiornata il 21/05/2024

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