Descrizione
IL SINDACO
visto il decreto-legge 3.1.2006, n.1, convertito con modificazioni nella legge 27 gennaio 2016, n.22, come modificata dalla legge 7 maggio 2009, n.46, che ha dettato disposizioni per consentire agli elettori che si ritrovano in determinate condizioni di infermità di votare presso il loro domicilio;
Rende Noto
che gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l’ausilio dei servizi organizzati dal Comune per gli elettori disabili, e gli elettori “affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione”, hanno la possibilità, su espressa richiesta, di essere ammessi al voto nelle predette dimore. Gli interessati dovranno far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, cioè dal 10.02.2026 al 02.03.2026, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la seguente documentazione:
- una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone un recapito telefonico e l’indirizzo completo;
- copia della tessera elettorale;
- un certificato medico rilasciato dal funzionario medico, designato dai componenti organi della azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 dell’art. 1 D.L. n. 1/2006, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali; il medesimo certificato potrà attestare altresì l’eventuale necessità di un accompagnatore per l’esercizio del voto.
