Accesso civico

Che cosa è

L’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo.

 

Come esercitare il diritto

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della Trasparenza.
Il responsabile della trasparenza è il Segretario Comunale.
La richiesta può essere redatta sul modulo appositamente predisposto (IN ALLEGATO) e presentata:
– tramite posta elettronica all’indirizzo
segretariocomune@comune.sansalvatoredifitalia.me.it
– tramite posta elettronica certificata all’indirizzo
comune.sansalvatoredifitalia@pec.it
– tramite posta ordinaria all’indirizzo via Colonnello Musarra 15, 98070 San Salvatore di Fitalia (ME)
–  tramite fax al NUMERO 0941 1486200
– direttamente presso l’Ufficio Protocollo, sito al piano primo della sede dell’Ente, Colonnello Musarra 15, 9807o San Salvatore di Fitalia (ME)

 

Il procedimento

Il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al Responsabile del  Settore per materia e ne informa il richiedente. Il Responsabile, entro trenta giorni, pubblica nel sito web www.comune.sansalvatoredifitalia.me.it il documento, l’informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale; altrimenti, se quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

 

Ritardo o mancata risposta

Nel caso in cui il Responsabile per materia ritardi o ometta la pubblicazione o non dia risposta, il richiedente può ricorrere, utilizzando l’apposito modello, al soggetto titolare del potere sostitutivo, il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, pubblica nel sito web www.comune.sansalvatoredifitalia.me.it quanto richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

 

Tutela dell’accesso civico
Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell’Amministrazione o dalla formazione del silenzio.

 

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Pagina aggiornata il 19/04/2023

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