Descrizione
IL SINDACO ORDINA
1. ai proprietari, affittuari, conduttori e/o detentori a qualsiasi titolo dei fondi incolti ricadenti all’interno del territorio comunale di provvedere alla costante pulizia dei terreni ed asportazione delle sterpaglie, rovi, rami e/o vegetazione secca di ogni genere o qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte di incendio, specie quelli adiacenti le reti viarie di trasporto o zone urbanizzate, che rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi entro il 15/06/2024;
2. di tenere i terreni, almeno per una fascia di 20 metri dalla scarpata e/o banchina stradale, sgombri di sterpaglie, rovi, rami e/o vegetazione secca di ogni genere o qualunque altro materiale combustibile, nonché alla immediata rimozione di tutti i residui derivanti da tale pulitura, depositandoli all’interno della propria proprietà a distanza di sicurezza e non inferiore a 100 metri dalle scarpate e/o banchine entro il 15/06/2024;
3. al fine di evitare la propagazione degli incendi tutti i proprietari, affittuari, conduttori e/o detentori di fondi devono eliminare le sterpaglie e la vegetazione secca intorno ai fabbricati, agli impianti nonché dai confini di proprietà, per una fascia di rispetto non inferiore a metri 10;
4. è fatto assoluto divieto di accendere fuochi dal 15 Maggio al 31 Ottobre 2024;
5. solo dal 15 Maggio al 15 Giugno e dal 1° ottobre al 31 ottobre, previa comunicazione al Distaccamento Forestale competente per territorio, è consentita la combustione di materiale agricolo o forestale proveniente da sfalci, potature o ripuliture, secondo i seguenti accorgimenti:
- la combustione controllata deve essere effettuata in aree distanti da zone cespugliate e/o arboree, in piccoli cumuli e nelle prime ore della giornata dalle ore 05:00 alle ore 09:00 ed, eventualmente, in ore serali non calde né ventilate, dalle ore 19:30 alle ore 21:00;
- dall’accensione alla fase di spegnimento il fuoco deve essere costantemente vigilato fino alla completa estinzione dei focolai e braci;
- possono essere destinati alla combustione all’aperto cumuli vegetali in quantità giornaliere non superiori a 3 metri cubi (vuoto per pieno) per ettaro di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture;
- è comunque vietata l’accensione di fuochi nelle giornate calde e particolarmente ventilate soprattutto nei casi di venti provenienti da Sud-Est (scirocco)